Direttiva MPI 29.01.1997, n. 70
La Direzione Generale del Personale procederà con apposito provvedimento a ripartire le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1121 dello stato di previsione di bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base dei criteri definiti al riguardo con l'anzidetto contratto collettivo nazionale decentrato e con riferimento sia alle somme relative agli interventi promossi a livello centrale, ivi inclusi gli accantonamenti e le disponibilità indicate per le attività interdirezionali, sia a quelli dei piani provinciali.
Per quanto attiene alle attività interdirezionali la medesima Direzione provvederà a ripartire tra gli Uffici centrali la disponibilità indicata all'art. 4 sulla base delle proposte formulate a seguito di apposita Conferenza di servizio coordinata dal Capo di Gabinetto.
Per motivate esigenze la Direzione Generale del Personale è autorizzata ad apportare variazioni compensative tra i predetti Uffici centrali, previa intesa tra gli stessi nonché tra gli Uffici scolastici provinciali, limitatamente a quelli di nuova istituzione.
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