Direttiva MPI 29.01.1997, n. 70
Gli Uffici Centrali faranno pervenire la lista dei prodotti, dagli stessi realizzati, a tutte le istituzioni scolastiche ed educative tramite gli Uffici scolastici periferici; questi ultimi analogamente provvederanno a rendere nota alle scuole della propria provincia, la lista dei prodotti realizzati a livello provinciale.
A tal fine potranno essere utilizzati strumenti quali: la creazione di cataloghi generali dei materiali prodotti, l'elaborazione di guide e documenti informativi anche su supporto telematico, la creazione di banche di dati, banche di materiali didattici e pagine Web.
L'ufficio detentore del prodotto è tenuto a riprodurlo e a distribuirlo alle scuole che ne facciano richiesta al prezzo del costo di produzione. La scuola interessata farà gravare tale onere sui costi delle iniziative di formazione imputandolo alla quota relativa agli acquisiti di materiale.
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