CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo III - Rapporto di lavoro
Capo IV - Incarichi dirigenziali e valutazione
1. Le amministrazioni definiscono sistemi e meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività dei singoli uffici dirigenziali attraverso i nuclei di valutazione o organi di controllo interno da istituire ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 29 del 1993
2. Le amministrazioni determinano in via preventiva e generale i criteri che informano i sistemi di valutazione. Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da un incontro. L'atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell'amministrazione.
3. Nel valutare l'operato dei dirigenti le amministrazioni dovranno tener conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi.
4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, gli organi di cui al comma 1 acquisiscono in contraddittorio le deduzioni del dirigente interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
5. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamen
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