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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo III - Rapporto di lavoro

Capo IV - Incarichi dirigenziali e valutazione

Art. 22 - Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali

1. Ciascuna Amministrazione definisce ai sensi degli artt. 6 e 24 del D.Lgs. n. 29 del 1993 le posizioni organizzative di livello dirigenziale e la relativa graduazione delle funzioni e delle responsabilità, ed attribuisce ad ogni dirigente un incarico di funzione tra quelli indicati al successivo art. 37. In ogni amministrazione, i dirigenti destinatari del presente CCNL, sono preposti a tutte le posizioni organizzative di funzione dirigenziale individuate nell'amministrazione medesima.

2. Ciascuna Amministrazione formula in via preventiva i criteri e le modalità per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei princìpi e delle procedure stabiliti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 Tali criteri, prima della definitiva determinazione, sono oggetto di informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11, seguita, su richiesta, da esame, ai sensi dell'art. 5 del presente CCNL. L'atto di determinazione dei criteri viene reso pubblico a cura dell'amministrazione.

3. Nella fase di prima attribuzione degli incarichi in applicazione del presente contratto, una volta definite le posizioni organizzative ai sensi del 1° comma, le Amministrazioni tengono conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, dai dirigenti in servizio in relazione alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte dagli stessi.

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