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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo II - Relazioni sindacali

Capo V - Norme finali

Art. 12 - Interpretazione autentica dei contratti

1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'A.RA.N. può attivarsi autonomamente o su richiesta delle Amministrazioni del comparto.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.

3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

4. Con modalità analoghe a quelle indicate ai commi che precedono e con gli stessi effetti ivi previsti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati, le parti che li hanno sottoscritti procedono all'interpretazione autentica delle clausole oggetto di disaccordo.

5. Gli effetti previsti dall'art. 53, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 sono prodotti esclusivamente dagli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi.

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