CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo II - Diritti di informazione
1. Nelle materie previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e g), ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 può richiedere all'amministrazione, in forma scritta, un incontro per l'esame delle materie medesime.
2. Della richiesta di esame è data notizia alle altre rappresentanze sindacali.
3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto ore dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali. Ciascuna delle due parti si adegua nei suoi comportamenti ai princìpi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine di giorni 15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve ove sussistano obiettivi motivi di urgenza.
5. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei direttori generali nelle stesse materie.
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