CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo II - Diritti di informazione
1. Ciascuna Amministrazione informa in via preventiva, con documentazione da fornire in tempo utile, le rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 sui criteri generali che l'Amministrazione medesima intende seguire nelle seguenti materie:
a) affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
b) sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti;
c) individuazione ed articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione;
d) modalità di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
f) misure di pari opportunità;
g) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti;
h) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
2. I Ministeri e le altre amministrazioni del comparto possono individuare modalità di informazione preventiva più articolate, anche in materie non comprese nel comma precedente.
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