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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 46 - Servizio sostitutivo di leva 85

1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e delle guardie provinciali e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali, ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego 86 .

2. I volontari devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servi

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