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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni in materia di spesa

Capo II - Disposizioni in materia di personale e di attività delle amministrazioni pubbliche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 45 - Difesa 84

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contentuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'arti

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