Legge 27.12.1997, n. 449
Titolo I - Disposizioni in materia di entrata
Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,";
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorché gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".
2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;
b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".
3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.