IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 24 - Disposizioni in materia di riscossione

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente la formazione e il contenuto dei ruoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo comma dopo le parole: "le generalità," sono inserite le seguenti: "il codice fiscale,";

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Non possono essere formati e resi esecutivi ruoli privi dell'indicazione del codice fiscale del contribuente. I concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono tenuti a fare riferimento al codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo allorché gli enti impositori richiedano informazioni sullo stato delle procedure poste in essere a carico dello stesso. Le disposizioni del presente comma si applicano ai ruoli emessi a partire dal mese di settembre 1998".

2. All'articolo 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione," sono soppresse;

b) dopo le parole: "del 9 per cento annuo" sono aggiunte le seguenti: "da calcolarsi dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale fino alla scadenza della prima o unica rata del ruolo".

3. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.