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Legge 27.12.1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1997, n. 302 - S.O.)

Titolo I - Disposizioni in materia di entrata

Capo III - Disposizioni per il recupero della base imponibile per l'efficienza dell'amministrazione finanziaria

Art. 23 - Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 108, è aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento delle predette risorse e delle relative concorrenze è disposto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo criteri e modalità attuative da stabilire con apposita deliberazione del CIPE".

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni in materia di entrata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 204 e 209 le parole: "entro il termine perentorio del 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998";

b) nel comma 208 le parole: "fino al 30 settembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 28 febbraio 1998";

c) nel comma 209 dopo le parole: "i contribuenti" sono inserite le seguenti: "e i sostituti d'imposta".

3. Dagli importi dovuti a saldo per le regolarizzazioni di cui ai commi da 204 a 209 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito detrarre gli eventuali crediti d'imposta sul valore aggiunto non utilizzati in conseguenza di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Tale detrazione non può comunque superare il saldo dovuto a titolo di regolarizzazione e comporta la definitiva rinuncia all'eventuale eccedenza a credito.

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