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Legge 17.12.1997, n. 433

Delega al Governo per l'introduzione dell'euro. (G.U. 19.12.1997, n. 295)

Capo II - Disposizioni specifiche e princìpi e criteri direttivi speciali di delega legislativa

Art. 7 - Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari

1. Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresì a disciplinare le modalità per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unità di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonché dell'unità di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

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