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Legge 17.12.1997, n. 433

Delega al Governo per l'introduzione dell'euro. (G.U. 19.12.1997, n. 295)

Capo II - Disposizioni specifiche e princìpi e criteri direttivi speciali di delega legislativa

Art. 6 - Effetti della conversione di importi contenuti in norme vigenti

1. Le norme delegate disciplinano gli effetti della conversione in EURO degli importi in lire contenuti in norme vigenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) dovrà prevedersi l'irrilevanza degli scarti derivanti dalla automatica conversione di lire in EURO, con riferimento alle conseguenze che la norma riconnette agli scostamenti dall'importo indicato;

b) qualora si renda opportuno modificare il risultato della conversione, la modifica dovrà essere effettuata mantenendo inalterato l'ordine di grandezza dell'originario importo in lire e salvaguardando gli effetti giuridici che vi sono connessi, nel rispetto della funzione svolta nell'ordinamento dalla disposizione considerata;

c) dovrà essere concesso un adeguato periodo di adattamento agli importi stabiliti in EURO ai sensi della lettera a), prevedendo a tal fine una disciplina transitoria che tenga conto del valore delle modifiche apportate;

d) le norme che prevedono sanzioni pecuniarie, da sole, alternative o congiunte a pene detentive per la commissione di taluni reati o che derivino da pene sostitutive o da conversione di altre sanzioni, dovranno essere oggetto di singoli provvedimenti per gruppi di materie al fine di conservare l'omogeneità, la congruità e la proporzionalità delle sanzioni medesime. Gli stessi princìpi dovranno essere osservati anche in relazione alle disposizioni omologhe contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nelle disposizioni legislative di depenalizzazione successivamente emanate, nonché alle sanzioni amministrative.

2. Le norme delegate disciplinano i criteri di arrotondament

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