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Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (G.U. 23.12.1997, n. 298 - S.O.)

Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

Art. 9 - Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo 21

1. Per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche per la determinazione della base imponibile relativa alle attività di agriturismo svolte dai soggetti che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413. 22

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19 ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta. 23

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dalle società di cui alla successiva lettera b), la base imponibile è determinata secon

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