Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446
Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. 20
Periodo aggiunto dal comma 50 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 51 dello stesso articolo 1.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.