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Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (G.U. 23.12.1997, n. 298 - S.O.)

Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive

Art. 8 - Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'art. 3, co. 1, lett. c)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. 20

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Periodo aggiunto dal comma 50 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 51 dello stesso articolo 1.

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