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Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94.

Capo II - Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica

Art. 6 - Servizio di tesoreria centrale dello Stato

1. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato è affidato alla Banca d'Italia. Il servizio è regolato da una convenzione aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1991, n. 104, per il servizio di tesoreria provinciale. Per il servizio di tesoreria centrale dello Stato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della predetta legge 28 marzo 1991, n. 104, nonché le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale.

2. La decorrenza dello svolgimento del servizio di tesoreria centrale da parte della Banca d'Italia è stabilita nella convenzione di cui al comma 1, in relazione agli adempimenti necessari all'effettivo passaggio alla Banca d'Italia dei relativi compiti.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 la Banca d'Italia rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.

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