Decreto legislativo 05.12.1997, n. 430
Capo II - Unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica
1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.
2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le
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