Legge 07.04.1997, n. 96
Norme in materia di circolazione monetaria. (G.U. 12.04.1997, n. 85)
1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.