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Legge 07.04.1997, n. 96

Norme in materia di circolazione monetaria. (G.U. 12.04.1997, n. 85)

Art. 4 - Arrotondamenti nelle riscossioni e nei pagamenti

1. Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici territoriali, da altre pubbliche amministrazioni, nonché da società, enti, associazioni o privati cittadini, l'importo complessivo dei relativi titoli è arrotondato a lire dieci per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.

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