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Legge 07.04.1997, n. 96

Norme in materia di circolazione monetaria. (G.U. 12.04.1997, n. 85)

Art. 3 - Prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato

1. Le banconote ed i biglietti a debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso legale.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le banconote ed i biglietti dello Stato per i quali è già stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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