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Decreto MPI 28.04.1997, n. 284

Disposizioni sulla ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra classi di concorso.

Art. 3 -

3.1 Per l'istruzione secondaria superiore, la dotazione organica determinata, per ogni provincia, ai sensi dell'art. 1, è ripartita tra le diverse classi di concorso secondo gli stessi criteri indicati all'art. 2, comma 1.

3.2 Per le discipline artistiche e artistico-professionali saranno successivamente determinate dotazioni organiche aggiuntive regionali, in relazione alle eccedenze di personale di ruolo rispetto alle cattedre e ai posti-orario delle stesse discipline, in ogni provincia di ciascuna regione, e in numero, comunque, non superiore al 2 per cento delle cattedre e dei posti medesimi costituiti per ciascun anno scolastico.

3.3 I posti di sostegno determinati in conformità alla tabella 4/bis annessa al decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178 possono essere incrementati, a livello provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 315, comma 3, del T.U. 297/94, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche di cui alla tabella 4 del succitato decreto interministeriale.

3.4 I posti di cui al comma 3 debbono essere ripartiti per aree disciplinari, in esecuzione dell'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; tale ripartizione è disposta in base ai profili dinamico-funzionali ed ai piani educativi individualizzati, definiti dai competenti organi collegiali, nonché in relazione ai tipi di scuola cui i singoli studenti hanno chiesto di essere iscritti ed alle materie di insegnamento dei docenti specializzati disponibili nell'ambito della provincia, tenendo conto, peraltro, dell'opportunità di assicurare un'equilibrata distribuzione dei posti in organico tra le diverse aree disciplinari.

3.5 La successiva assegnazione dei posti di sostegno alle singole istituzioni scolastiche è effettuata in relazione alle

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