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Decreto MPI 28.04.1997, n. 284

Disposizioni sulla ripartizione delle dotazioni organiche provinciali tra classi di concorso.

Art. 2 -

2.1 Al fine di consentire la massima possibile corrispondenza alle esigenze indicate dal decreto interministeriale n. 178 già citato, all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), le dotazioni organiche provinciali determinate per le stesse esigenze, relativamente all'istruzione secondaria di primo grado, sono preliminarmente ripartite in modo da assicurare - ove l'entità della dotazione lo consenta - a ciascuna classe di concorso un numero di posti pari al 2 per cento delle cattedre e dei posti-orario costituti nel complesso delle istituzioni scolastiche dello stesso grado.

2.2 Le ulteriori disponibilità di posti sono distribuiti in relazione alle finalità richiamate al comma 1, tenendo conto, peraltro, delle situazioni di soprannumero e delle cattedre in organico per ciascuna classe di concorso, salvo il disposto del comma 3.

2.3 Per gli insegnamenti di educazione fisica e di educazione tecnica il numero dei posti è definito in base alle situazioni di soprannumero accertate e, comunque, entro il limite del 2 per cento delle relative cattedre in organico.

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