IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 28.08.1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. (G.U. 05.09.1997, n. 207)

Art. 12 - Rifinanziamento della legge19 luglio 1991, n. 216

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19.7.1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27.5.1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.7.1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.