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Legge 28.08.1997, n. 285

Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. (G.U. 05.09.1997, n. 207)

Art. 11 - Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infarlzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1. 3

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del D.Lvo 6.9.1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

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Comma così modificato da: art. 3, comma 3, lettera a), D.L. 12 luglio 2018, n. 86.

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