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Direttiva MPI 06.08.1997, n. 487

Orientamento delle studentesse e degli studenti.

Art. 2 - Azioni delle scuole

Ai fini di cui all'art. 1, nell'esercizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado prevedono nel programma di istituto attività di orientamento che i consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di studio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della continuità educativa.

Nella progettazione e nella realizzazione delle predette attività - che sono affidate alla responsabilità educativa e didattica dei docenti - si indicano come particolarmente significative le seguenti azioni:

- la realizzare delle iniziative di orientamento all'interno delle attività curricolari;

- la formazione iniziale e in servizio dei docenti sui temi dell'orientamento con riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle tecnologie didattiche;

- l'attribuzione di precise funzioni relative agli interventi da svolgere, con l'individuazione dei soggetti e delle loro responsabilità;

- la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e agli studenti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;

- lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, della cultura e del volontariato;

- lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli studi universitari, con particolare riferimento alle preiscrizioni di cui all'art. 4;

- lo svolgimento delle attività complementari di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 567/96, con la valorizzazione delle proposte eventualmente formulate dai comitati studenteschi;

- la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orientamento realizzate, attraverso la preventiva identificazione degli strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento da adottare.

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