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Circolare MPI 05.08.1997, n. 481

Artt. 512 e 579 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Artt. 23 e 29 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

Per corrispondere ai numerosi quesiti pervenuti dai dipendenti Uffici centrali e periferici, in relazione alla materia di cui all'oggetto, questo Gabinetto, con nota n. 9394/BL del 10 dicembre 1996 che si allega in copia, ha richiesto al Dipartimento della funzione pubblica, alla Ragioneria generale dello Stato e all'A.R.A.N., una serie di chiarimenti riguardanti l'interpretazione degli articoli 512 e 579 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

In particolare è stato chiesto agli Uffici sopra citati:

1) se sia applicabile alla "risoluzione del rapporto di lavoro" prevista dall'art. 23 del C.C.N.L. il disposto in materia pensionistica di cui all'art. 27 della legge 29 aprile 1996, n. 177 (diritto al trattamento pensionistico con soli 14 anni, sei mesi e un giorno);

2) se l'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro sia applicabile anche al personale scolastico che, dichiarato inidoneo alle proprie mansioni, ma idoneo ad altri compiti non abbia tuttavia chiesto la relativa utilizzazione;

3) se in questo ultimo caso possa essere corrisposta al personale l'indennità di preavviso di cui all'art. 23 - comma 4 - del C.C.N.L.;

4) se la predetta indennità sia attribuibile al dipendente nei cui confronti abbia continuato a trovare applicazione l'art. 71 del T.U. n. 3 del 1957 (dispensa dal servizio per infermità) nel caso in cui l'assenza sia iniziata nel periodo di vigenza del precedente ordinamento e sia proseguita senza soluzione di continuità alla data di entrata in vigore del C.C.N.L..

Con nota n. 225411 del 23 giugno 1997 che pure si allega in copia, la Ragioneria generale dello Stato - IG

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