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Nota Pubblica istruzione 10.12.1996, prot. n. 9394

Artt. 512 e 579 Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 - Artt. 23 e 29 del Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola - Quesito.

L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni con nota n. 3429 del 22 maggio 1996 (Allegato 1) ha espresso l'avviso che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, non può più trovare applicazione l'istituto della dispensa dal servizio previsto per il personale docente dall'art. 512 del decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle norme in materia di istruzione).

Secondo l'ARAN la disapplicazione dell'art. 71 (dispensa dal servizio per infermità) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, effettuata dall'art. 82 del contratto scuola (e a cui fa rinvio l'art.450 del T.U. 297/94, anch'esso disapplicato) renderebbe non più applicabile anche l'art. 512 del citato Decreto Legislativo n. 297/94 nella parte in cui regola la dispensa per inidoneità fisica, in quanto non più compatibile con la nuova disciplina del C.C.N.L. che all'art. 23, comma 4, dispone la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento dei periodi di conservazione del posto previsti dai precedenti commi 1 e 2 o di dichiarazione di inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro a seguito dell'accertamento effettuato, a norma del comma 3 del medesimo art. 12, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, dopo la fruizione dei primi 18 mesi.

Lo stesso problema si pone per il personale A.T.A. della scuola, avendo l'art. 82 del C.C.N.L. esplicitamente abrogato l'art. 579 del T.U. n. 297/94 che regolava la materia delle utilizzazioni e della inidoneità permanente ai compiti del ruolo di appartenenza, materia che sembra essere attualmente disciplinata solamente dall'art. 23 del già richiamato C.C.N.L..

Resta comunque fuori dalla nuova disciplina contrattuale la dispensa per incapacità o persistente insufficiente rendimento che continuerebbe ad essere regolata dall'art. 512 del T.U. n. 297/94, non disapplicat

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