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Direttiva MPI 23.09.1996, n. 600

Interventi di educazione alla salute, di prevenzione dell'insuccesso scolastico e del disagio.

Art. 8 - Istruzioni amministrativo-contabili

1. Le scuole, sin dal momento della predisposizione dei progetti di educazione alla salute di cui alle lettere a, b, c e d del precedente art. 2, devono tener presente la consistenza degli stanziamenti loro comunicati dal competente provveditorato agli studi.

2. Il preventivo di spesa relativo a ciascuno progetto va redatto sulla base degli elementi e secondo le modalità di cui all'art. 4 comma 2. Esso deve contenere l'indicazione dell'esercizio finanziario di riferimento.

3-le spese devono costituire lo strumento finanziario necessario per lo svolgimento delle attività progettate, con una relazione diretta ed univoca tra attività e costi. Esse possono riguardare:

- compensi per il personale docente impegnato nello svolgimento, con gruppi di alunni, di attività didattiche previste dal progetto, nella misura stabilita dalla tabella D;

- dell'art. 72 del C.C.N.L. 4/8/95 (ore aggiuntive di insegnamento) e per il numero massimo di ore settimanali previste dall'art. 43 del C.C.N.L. medesimo;

- prestazioni professionali specialistiche di esperti, in base ad uno specifico contratto di prestazioni d'opera, per attività di consulenza, ivi compresa la relativa documentazione. Per la retribuzione di tali prestazioni non potrà essere superata la misura del compenso orario fissato per i docenti universitari dal decreto interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

- visite di studio, incontri a livello nazionale e scambi culturali con paesi dell'Unione europea, quali occasioni di approfondimento delle tematiche oggetto della presente direttiva;

- acquisito di attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche strumentali alla realizzazione del progetto, ove l'istituzione scolastica ne sia sprovvista;

- noleggio e/o acquisto di materiale au

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