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Ordinanza MPI 10.10.1996, n. 643

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Art. 9 -

Nei periodi predeterminati di sospensione delle lezioni, per il personale della III e IV qualifica professionale, assunto dal capo d'istituto, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza, qualora il titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall'inizio di detto periodo di sospensione delle lezioni e fino ad una data non inferiore ai sette giorni successivi, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del C.C.N.L. del comparto scuola del 4/8/1995.

Deve intendersi assenza senza soluzione di continuità quella del titolare prorogata oltre il termine originariamente previsto per il rientro in servizio e che sia stata comunicata almeno il giorno antecedente quello di sospensione delle lezioni.

Nel caso in cui l'ulteriore periodo di assenza del titolare venga comunicata dopo l'inizio del periodo di sospensione delle lezioni, il nuovo contratto sarà stipulato a decorrere dal primo giorno di ripresa delle stesse e si individuerà come destinatario della proposta di assunzione il medesimo supplente precedentemente in servizio.

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