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Ordinanza MPI 10.10.1996, n. 643

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Art. 8 -

Qualora le assunzioni di personale a tempo determinato di competenza dei provveditori agli studi ai sensi degli artt. 581 e 582 del D.L.vo. 297/94, non siano effettuabili in tempi rapidi, i capi di istituto possono essere autorizzati, in attesa di dette assunzioni, a stipulare, in via provvisoria, contratti di lavoro a tempo determinato.

I provveditori agli studi autorizzeranno i capi di istituto ad effettuare assunzioni, solo dopo la completa utilizzazione di tutto il personale comunque a disposizione dell'istituto e previo accertamento della presenza di reali inderogabili necessità di funzionamento delle istituzioni scolastiche interessate.

I contratti stipulati dai capi di istituto per i posti in questione, si risolveranno automaticamente, senza diritto di preavviso, con le assunzioni di personale supplente effettuate dai competenti provveditori agli studi.

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