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D.P.R. 10.10.1996, n. 567

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 05.11.1996, n. 259)

Art. 4 - L'organizzazione e gestione

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica. 6

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1. 7

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il Comitato studentesco di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1

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