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D.P.R. 10.10.1996, n. 567

Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche. (G.U. 05.11.1996, n. 259)

Art. 3 - Raccordi con la realtà sociale e con il territorio

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento.

L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal Consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.

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