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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo III - Disposizioni particolari - Criteri da seguire per la rilevazione dei dati distinti per ordine di scuola ed istituzioni educative

Art. 13 - Scuola elementare

13.1 La rilevazione da effettuare ai sensi della presente ordinanza, per la determinazione dell'organico del personale A.T.A., riguarda tutti i circoli didattici, ivi comprese le scuole elementari annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello stato.

13.2 L'organico del personale non docente degli istituti per sordomuti di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488 è determinato secondo i criteri previsti dalla tabella n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/1994, purché l'applicazione della tabella stessa non comporti variazioni in aumento delle dotazioni organiche fissate dalla legge 30/7/1973, n. 488.

13.3 Per l'istituto statale "A. Romagnoli" di Roma l'organico del personale A.T.A. è quello fissato dalla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734.

13.4 Circa le modalità di compilazione della scheda di rilevazione allegata alla presente ordinanza si forniscono le seguenti istruzioni:

a) alla voce "posti insegnanti" deve essere indicato il totale complessivo dei posti relativi alle classi (normali, reggimentali, speciali, carcerarie e per ciechi), ai moduli organizzativo-didattici ed alle attività integrative attuate in orario aggiuntivo (art. 121 e seguenti del D.Lgs. n. 297/94), ivi compresi quelli delle iniziative di scuola a tempo pieno, che si prevede funzioneranno nell'anno scolastico successivo; il dato relativo ai "posti insegnanti" come sopra individuato deve corrispondere a quello definito per l'organico del personale docente, con esclusione dei posti eventualmente utilizzati per

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