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Ordinanza MPI 22.07.1996, n. 354

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 12 -

12.1 Nei casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie, disposta ai sensi dell'art. 21, della legge 31.1.1994, n. 97, o in via sperimentale, ed in base alle disposizioni previste nel decreto interministeriale in materia di razionalizzazione, ferma restando l'unicità del responsabile amministrativo, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è determinata in base alla somma delle classi (comprese le sezioni di scuola materna) delle scuole aggregate è attribuito, comunque, un assistente amministrativo, con l'aggiunta, rispettivamente, di una seconda unità a partire dalla ventunesima classe e di una terza unità a partire dalla trentunesima classe, computando a tal fine sia le classi che le sezioni di scuola materna. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è invece determinata con esclusivo riferimento alle classi di scuola media considerato che lo stesso personale per le scuole elementari e materne è a carico dei comuni.

12.2 Le dotazioni organiche di cui al comma precedente sono attribuite, cumulativamente, al circolo didattico o alla scuola media cui sono aggregate sezioni o plessi di scuole di diverso grado e il personale amministrativo e collaboratore scolastico assume la titolarità nell'istituzione scolastica aggregante.

12.3 Nei casi di aggregazione tra istituti secondari superiori di diverso ordine e tipo, disposti in applicazione dell'art. 51 del D.Lgs n. 297/94, la dotazione organica, determinata secondo i successivi commi, è attribuita, nel suo complesso, all'istituto principale nel quale il relativo personale assume la titolarità.

12.4 Quando il personale A.T.A. sia a carico dello stato (tanto nell'ist

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