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D.M. Pubblica istruzione 12.07.1996, n. 338

Disposizioni sugli istituti comprensivi (Art. 21 Legge n. 97/1994).

Art. 2 -

Gli Istituti comprensivi utilizzano, ai fini della valutazione degli alunni e del rilascio dei titoli finali di studio, i modelli di scheda personale di valutazione, di attestato di frequenza e di giudizio finale attualmente in vigore, previa modifica della denominazione dell'istituzione scolastica con la dicitura di cui all'art. 1, e di quella relativa all'autorità competente al rilascio con l'espressione "Il Capo d'Istituto"; analoga modifica dovrà essere adottata con riferimento al diploma di licenza di scuola media.

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