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D.M. Pubblica istruzione 12.07.1996, n. 338

Disposizioni sugli istituti comprensivi (Art. 21 Legge n. 97/1994).

Art. 1 -

Le istituzioni scolastiche comprensive di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado previste dall'art. n. 21 della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 e degli artt. 8 e 9 dell'O.M. n. 315 del 9 novembre 1994, assumono la denominazione di «Istituto Comprensivo di scuola Materna, Elementare e Media».

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