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O.M. Pubblica istruzione 25.01.1996, n. 35.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Le utilizzazioni previste ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 saranno disposte dal Ministro; quelle previste dal precedente art. 2 saranno disposte dai competenti Direttori Generali, Capi degli Ispettorati e Servizio Scuola Materna.

2. L'utilizzazione disposta nei confronti di personale docente verrà revocata qualora il medesimo personale consegua il passaggio di ruolo con effetto dal 1° settembre 1996 e sia, quindi, tenuto ad effettuare il periodo di prova nell'anno scolastico 1996/97.

3. La presente ordinanza sarà sottoposta, per il tramite della Ragioneria Centrale, alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

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