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D.I. Pubblica istruzione 04.01.1996.

Art. 2 - Modalità di erogazione del contributo

1. Per il periodo settembre-dicembre 1995 il Ministero dell'Interno, nei limiti dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo dello stato di previsione del predetto Dicastero, provvede ad erogare ai comuni il contributo erariale di cui all'art. 11 del decreto legge 4.12.1995, n. 514 a fronte delle spese sostenute dai predetti enti in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante dipendente dallo Stato, secondo le modalità che seguono.

2. A ciascun comune viene corrisposto un contributo erariale commisurato al costo medio unitario, calcolato in relazione alle fasce demografiche dei comuni, sostenuto in ordine al servizio di mensa scolastica offerto agli insegnanti statali ed al numero dei pasti consumati nel periodo settembre-dicembre 1995.

3. Il costo medio unitario sostenuto dagli enti per la gestione del servizio mensa scolastica offerto agli insegnanti statali è calcolato su base nazionale in relazione alle fasce demografiche dei comuni così come definite dall'art. 37, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. La determinazione del corso unitario medio è effettuata sulla base dei costi unitari medi per ciascuna fascia demografica dei comuni già calcolati ed indicizzati al 1994 - in relazione ai certificati trasmessi dagli enti per l'anno scolastico 1992/93 - con l'ulteriore indicizzazione del 6% per l'anno 1995.

5. I Provveditori agli studi devono trasmettere entro il 15 febbraio 1996 per il tramite delle Prefetture, al Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale e per gli affari fInanziari - Servizio finanza locale - apposita dichiarazione secondo il modello

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