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D.I. Pubblica istruzione 04.01.1996.

Art. 1 - Individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita

1. L'individuazione del personale insegnante avente diritto alla fruizione gratuita del servizio di mensa viene effettuata dai Provveditori agli Studi secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.

2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104 - 1° comma del D.L.vo n. 297/94, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3. Hanno diritto al servizio di mensa gratuito gli insegnanti elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche superiore alle 24 ore con rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.

4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito, per ciascuna classe di scuola media a tempo prolungato, che preveda l'organizzazione della mensa, l'insegnante assegnato sulla base dell'orario scolastico alle attività interscuola; ha altresì diritto al suddetto servizio di mensa gratuito l'insegnante incaricato dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe di scuola media che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94.

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