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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VIII - Varie e norme transitorie

Art. 28 - Acquisizione diploma di specializzazione per sezione diversa

(1) - I possessori di diploma polivalente che intendano conseguire la specializzazione anche per altra sezione, sono tenuti a:

a) frequentare le attività della quinta area disciplinare indicata dall'art. 7, comma 1 (La professionalità - Rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali - ex tirocinio dir.e indir.) per una annualità, per complessive n. 150 ore, con le modalità previste dall'art. 4;

b) svolgere le parti teoriche delle discipline: - Legislazione primaria e secondaria riferita alla integrazione scolastica (punto 2 - le basi normative per la scuola); - Metodologia e didattica generale (punto 2 - riferimenti teorici per la programmazione); così come indicate nei nuovi programmi, limitatamente alle parti che non riguardano l'ordine di scuola a cui si riferisce il titolo posseduto e, comunque, per non meno di n. 24 ore.

(2) - Il conseguimento del titolo per sezione diversa è subordinato alla frequenza delle lezioni, al superamento degli esami e dalla discussione di una tesi di diploma con le stesse modalità previste dai precedenti artt. 11, 12 e 13.

Il modulo deve essere svolto nell'ambito di una sola annualità, che si conclude con l'esame di tesi.

(3) - I possessori di titolo di specializzazione polivalente o monovalente ex D.P.R. n. 970/1975, in servizio come docenti presso istituti o convitti statali, che intendono conseguire il titolo di specializzazione rispettivamente nella qualifica di assistente educatore o istitutore sono tenuti allo svolgimento delle attività e alla frequenza delle discipline di cui al precedente comma 1.

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