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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VIII - Varie e norme transitorie

Art. 27 - Riconversione diploma di specializzazione monovalente

(1) - I possessori dei diplomi monovalenti conseguiti ai sensi del D.P.R. n.970/1975 devono riconvertire gli stessi in diplomi polivalenti entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Il modulo di riconversione è costituito da un numero complessivo di 150 ore di frequenza ripartite nelle cinque aree disciplinari come di seguito indicato:

- Area disciplinare n. 1 - IL QUADRO - ore 30
Legislazione n. 10 (Le principali norme italiane)
Sociologia n. 10 (parte di Sociologia, minorazione, disabilità ed altro)
Pedagogia n. 10 (la parte che si riferisce alle minorazioni non afferenti al titolo monovalente posseduto, del sottocapitolo: Implicazioni pedagogiche ed altro)
- Area disciplinare n. 2 - IL SOGGETTO - ore 30
Psicologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun corso)
Biologia n. 15 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun corso)
- Area disciplinare n. 3 - IL METODO - ore 30
Metodologia n. 30 (Metodologia della ricerca e Risorse didattiche e tecnologiche)
- Area disciplinare n. 4 - I LINGUAGGI - ore 30
Comunic.n.v. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun corso)
Educaz. linguist. n. 10 (parte della disciplina da definirsi a cura del Gruppo di conduzione di ciascun c

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