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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VII - Vigilanza

Art. 25 - Vigilanza e controlli

(1) - La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi è esercitata in via ordinaria e sistematica dal Provveditore agli Studi competente per territorio, il quale, di norma, si avvale della collaborazione di personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio; per gli aspetti di tipo amministrativo contabile il Provveditore agli studi può avvalersi anche di dirigenti e/o funzionari in servizio presso il proprio ufficio.

(2) - Attesa la necessità di precostituire tutte le idonee condizioni volte ad assicurare il regolare e più utile svolgimento dei corsi statali e non statali nelle provincia sarà costituita apposita commissione presieduta dallo stesso Provveditore o da un suo delegato e composta da due ispettori tecnici ed un funzionario del Provveditorato, allo scopo di svolgere azione intensa e continua di assistenza e coordinamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento dei corsi, ivi compresa la fase iniziale di avvio con le relative prove di ingresso.

(3) - Lo stesso Provveditore, in relazione ad accertate situazioni di irregolarità, potrà assumere in ogni momento direttamente tutti i provvedimenti ritenuti più utili ed opportuni per ripristinare e garantire situazioni di piena legittimità e di efficacia dei corsi.

I provvedimenti eventualmente adottati dovranno essere comunicati contestualmente al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - cui il Provveditore invierà, altresì, al termine di tutte le prove attitudinali una relazione contenente analisi, valutazione e proposte in ordine alle modalità di svolgimento delle prove stesse nella provincia.

Qualunque atto, domanda o istanz

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