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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo VII - Vigilanza

Art. 24 - Ispettore tecnico rappresentante dell'Amministrazione scolastica

(1) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica, nei singoli corsi, è conferito esclusivamente al personale appartenente al ruolo ispettivo tecnico in servizio, o in quiescenza da non oltre un triennio, in sede di espletamento delle prove di esame finale di tesi nei corsi sia statali che non statali e in sede di espletamento delle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi.

(2) - L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica all'esame finale di tesi è conferito dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica nei singoli corsi non statali per ciascuna provincia, alle prove selettive di accesso e del successivo esame di valutazione dei crediti formativi, è conferito dal competente Provveditore agli studi. Il Provveditore agli Studi può concertare con il Sovrintendente Scolastico Regionale e con la Segreteria tecnica regionale degli ispettori il piano di nomine preordinato a garantire la necessaria presenza dell'ispettore tecnico. Il predetto piano di nomine e/o i singoli provvedimenti di nomina devono essere tempestivamente trasmessi per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I -.

L'incarico di rappresentante dell'Amministrazione scolastica avrà la durata necessaria per il suo compiuto espletamento.

(3) - Gli ispettori tecnici, di cui ai precedenti commi, fanno parte di diritto ed a tutti gli effetti della commissione esaminatrice ed hanno funzioni di Presidente; gli esami eve

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