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Ordinanza MPI 14.02.1996, n. 72

Corsi biennali di specializzazione di cui all'art. 325 del T.U. approvato con D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. (G.U. 05.06.1996, n. 130)

Titolo II - Struttura ed organizzazione dei corsi

Art. 2 - Struttura e funzionamento

(1) - I corsi hanno durata biennale e trattano i problemi relativi alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

(2) - Ciascun corso può accogliere un numero massimo di iscritti non superiore a quaranta unità, di cui venti debbono essere in possesso del titolo valido per l'insegnamento nella scuola materna o elementare e venti del titolo valido per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica. Il Provveditore agli studi, sulla scorta delle effettive e documentate esigenze espresse dalla situazione territoriale, ovvero in presenza di prevedibile esiguità di iscritti, può, con proprio provvedimento motivato, disporre una diversa ripartizione tra gradi di scuola, ma non derogare dal numero massimo complessivo previsto.

Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore alle 20 unità.

(3) - Il corso deve svolgersi in due annualità, ciascuna della durata non inferiore a 180 giorni; si computano, a tal fine, i giorni riservati agli esami in itinere ed a quelli finali.

Tra le due annualità deve intercorrere un intervallo non inferiore a due mesi e non superiore a quattro.

Il calendario delle lezioni è stabilito, verificato periodicamente ed eventualmente ridefinito dal Gruppo di conduzione di cui ai successivi artt. 5 e 9.

(4) - Allo scopo di conciliare le esigenze sia delle istituzioni scolastiche interessate che dei corsisti, il calendario del corso potrà prevedere l'utilizzo dei periodi di interruzione della normale attività didattica.

(5) - I corsi devono tenersi presso sedi che garantiscano gli sp

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