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Legge 06.02.1996, n. 52

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994. (G.U. 10.02.1996, n. 34 - S.O.)

Titolo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa

Capo V - Sanità e ambiente

Art. 31 - Impiego di additivi negli alimenti

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) art. 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354;

b) art. 7, secondo comma, n. 5), e art. 11, secondo comma, della legge 4 novembre 1951, n. 1316;

c) art. 2, secondo comma, della legge 16 giugno 1960, n. 623;

d) art. 4 della legge 23 febbraio 1968, n. 116;

e) art. 37, undicesimo comma, lettera b), e art. 38, primo comma, lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 e successive modificazioni;

f) art. 7, primo comma, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567;

g) articoli 8,10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, nonché ogni altra disposizione in contrasto.

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