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D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996

Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. (G.U. 03.05.1996, n. 102)

Art. 3 - Formazione del corso sperimentale

1. Le classi del corso di sperimentazione di strumento sono formate con gli stessi criteri, anche numerici, previsti per le classi normali.

2. La costituzione di cattedre conseguente all'attivazione di corsi sperimentali deve essere contenuta nei limiti dell'incremento di organico consentito per la globalità delle attività di sperimentazione dall'annuale ordinanza sugli organici.

3. La sperimentazione può essere attuata esclusivamente su un corso unitario e, pertanto, le classi di cui al comma 1 non possono essere formate con alunni provenienti da classi diverse. L'inserimento nella classe sperimentale di alunni provenienti da sezioni diverse è ammesso, in via eccezionale, per motivi connessi allo studio della lingua straniera.

4. Il Provveditore agli studi sulla base dell'annuale decreto interministeriale relativo alla formazione delle classi, valuta l'opportunità di autorizzare il funzionamento delle classi successive alla prima con un numero di alunni inferiore al minimo stabilito dal predetto decreto interministeriale.

5. Il corso è formato da alunni che, entro i termini previsti per l'iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare il corso stesso e che abbiano superato l'apposita prova orientativo-attitudinale, funzionale al raggiungimento delle finalità della sperimentazione, dinanzi ad una Commissione presieduta dal Preside o da chi ne esercita le funzioni, e composta da un docente di ciascuno strumento il cui insegnamento è impartito nella scuola nonché da un docente di educazione musicale, in servizio nella scuola medesima, nominati dal Preside stesso.

6. È consentita l'autorizzazione all'attivazione di corsi sperimentali in più scuole dello stesso d

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