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D.M. Pubblica istruzione 13.02.1996

Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. (G.U. 03.05.1996, n. 102)

Art. 2 - Organizzazione del corso sperimentale

1. Il corso triennale sperimentale di insegnamento di strumenti nelle scuole medie ad indirizzo musicale ha inizio nella prima classe e si estende gradualmente, negli anni scolastici successivi, alla seconda e alla terza.

2. Il corso si articola sull'insegnamento di non meno di tre strumenti, scelti fra almeno tre dei seguenti gruppi:

a) strumenti a tastiera;

b) strumenti a corda;

c) strumenti a fiato;

d) strumenti a percussione.

3. All'interno delle classi del corso sperimentale deve costituirsi un gruppo di almeno cinque o sei alunni per ciascuno strumento prescelto. In ragione del numero complessivo degli alunni di ciascuna classe potranno formarsi anche gruppi di consistenza inferiore, ma, in ogni caso, con non meno di tre alunni.

4. Nel corso sperimentale sono assegnate alle discipline musicali quattro ore settimanali così suddivise: tre ore di educazione musicale, di cui una di solfeggio; un'ora individuale di strumento musicale. L'effettuazione delle ore individuali di strumento, le modalità di partecipazione degli alunni alla lezione e di ascolto partecipativo vanno definite nell'ambito della programmazione didattico-educativa del Consiglio di classe.

5. Per i corsi che attuano il tempo prolungato l'autorizzazione della sperimentazione di strumento comporta, rispetto all'orario già svolto, l'aggiunta di due ore, nelle quali non sono consentite compresenze.

6. Nell'ambito del monte ore complessivo dell'insegnamento strumentale il Collegio dei docenti individua una quota non superiore al 20% nella quale, al fine di favorire momenti e processi interattivi ed associativi, gli alunni dei corsi sperimentali, con la compresenza dei docen

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