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Decreto interministeriale MPI 21.02.1996, n. 84

Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1995/96.

Art. 4 -

1. Ai membri aggregati a pieno titolo i compensi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti per l'intero periodo di durata delle operazioni d'esame.

2. Ai commissari aggregati eventualmente nominati per la materia aggiuntiva o per le prove orali integrative, i compensi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti in misura proporzionale ai giorni di effettiva partecipazione alle operazioni d'esame.

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