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Decreto interministeriale MPI 21.02.1996, n. 84

Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1995/96.

Art. 3 -

Al presidente, al membro esterno o aggregato, utilizzati in due o più commissioni compete, per la prima commissione, il compenso forfettario in relazione alla sua funzione e provenienza di cui ai quadri 1) e 2) della tabella "A".

Per ciascuna delle commissioni successive alla prima compete, oltre al compenso di cui sopra, la maggiorazione del 50% da calcolarsi sul compenso previsto per i componenti di commissione scelti nel Comune sede d'esame.

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