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Decreto interministeriale MPI 21.02.1996, n. 84

Compensi ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di maturità a decorrere dall'anno scolastico 1995/96.

Art. 1 -

1. Con decorrenza dall'anno scolastico 1995/96 al presidente, al membro esterno, al membro aggregato e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento della funzione di cui al quadro 1) della tabella "A" allegata al presente decreto.

2. Al personale di cui al comma 1) del presente articolo spetta, a titolo di rimborso spese, per i periodi in cui espleti le funzioni in commissioni operanti in scuole o istituti ubicati in comune diverso da quello sede di servizio o di abituale dimora, il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della medesima tabella "A".

3. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea ordinari extra-urbani effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. A tal fine non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per i ritardi e per le coincidenze, nè quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

4. Ai componenti di commissione, se provenienti o nominati nelle isole minori in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in non più di 60 minuti, spetta il compenso fissato al quadro 2) lett. c) della tabella "A".

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