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Ordinanza MPI 16.12.1996, n. 749

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Art. 6 - Utilizzazioni, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 496/94, presso una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica

1. L'utilizzazione di personale in compiti di studio, ricerca, consulenza e coordinamento relativi ad attività psicopedagogiche e didattico-educative per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica ai fini della promozione del successo formativo, viene disposta sulla base del piano provinciale e della specifica programmazione di attività sul territorio con riferimento ad una o più scuole tra loro coordinate.

2. Il piano provinciale costituisce lo strumento per coordinare i progetti proposti dalle scuole ai sensi delle Circolari Ministeriali n.257 del 9 agosto 1994 e n. 30 del 19 gennaio 1996 e per integrarli con le attività previste dalle seguenti direttive:

- direttiva n.600 dei 23 settembre 1996 riguardante gli interventi per l'educazione alla salute;

- direttiva n.133'del 3 aprile 1996 e relativo regolamento emanato con D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996, in merito alle iniziative complementari e integrative negli istituti scolastici.

L'attuazione del piano, che ha durata triennale, va monitorata secondo scansioni programmate e verificata annualmente. A conclusione di ogni triennio va effettuata una valutazione complessiva dei risultati conseguiti.

3. Ai fini dell'utilizzazione del personale nei compiti previsti dal primo comma, il piano provinciale, anche nel caso in cui esso si configuri come attualizzazione di quello precedentemente predisposto, deve contenere i seguenti elementi:

- i dati quantitativi e qualitativi relativi al fenomeno dell'insuccesso scolastico, dell'evasione dall'obbligo e dell'abb

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